Sezione I - Dell’acquedotto e dello scarico coattivo
- Art. 1033 - Obbligo di dare passaggio alle acque
- Art. 1034 - Apertura di nuovo acquedotto
- Art. 1035 - Attraversamento di acquedotti
- Art. 1036 - Attraversamento di fiumi o di strade
- Art. 1037 - Condizioni per la costituzione della servitù
- Art. 1038 - Indennità per l'imposizione della servitù
- Art. 1039 - Indennità per il passaggio temporaneo
- Art. 1040 - Uso dell'acquedotto
- Art. 1041 - Letto dell'acquedotto
- Art. 1042 - Obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui
- Art. 1043 - Scarico coattivo
- Art. 1044 - Bonifica
- Art. 1045 - Utilizzazione di fogne o di fossi altrui
- Art. 1046 - Norme per l'esecuzione delle opere