Art. 1085 Articolo 1085 del Codice Civile
Tempo d'esercizio della servitù
Il diritto alla presa d'acqua si esercita, per l'acqua estiva, dall'equinozio di primavera a quello d'autunno; per l'acqua iemale, dall'equinozio d'autunno a quello di primavera.
La distribuzione d'acqua per giorni e per notti si riferisce al giorno e alla notte naturali.
L'uso delle acque nei giorni festivi è regolato dalle feste di precetto vigenti al tempo in cui l'uso fu convenuto o in cui si è incominciato a possedere.