Art. 1167 Articolo 1167 del Codice Civile

Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso

L'usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno.

L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.