Art. 2371 Articolo 2371 del Codice Civile
Presidenza dell'assemblea
((L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.))