Art. 27 Articolo 27 del Codice Civile
Estinzione della persona giuridica
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 FEBBRAIO 2000, N. 361)).