Capo II - Della collazione
- Art. 737 - Soggetti tenuti alla collazione
- Art. 738 - Limiti della collazione per il coniuge
- Art. 739 - Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi
- Art. 740 - Donazioni fatte all'ascendente dell'erede
- Art. 741 - Collazione di assegnazioni varie
- Art. 742 - Spese non soggette a collazione
- Art. 743 - Società contratta con l'erede
- Art. 744 - Perimento della cosa donata
- Art. 745 - Frutti e interessi
- Art. 746 - Collazione d'immobili
- Art. 747 - Collazione per imputazione
- Art. 748 - Miglioramenti, spese e deterioramenti
- Art. 749 - Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato
- Art. 750 - Collazione di mobili
- Art. 751 - Collazione del danaro