Art. 1817 Articolo 1817 del Codice Civile

Termine per la restituzione fissato dal giudice

Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.

Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice.