Art. 945 Articolo 945 del Codice Civile

Isole e unioni di terra

Le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37)).

((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GENNAIO 1994, N. 37)).