Art. 388 Articolo 388 del Codice Civile
Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto
Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo ((prima che sia decorso un anno dall'approvazione)) del conto della tutela.
La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.