Art. 388 Articolo 388 del Codice Civile

Divieto di convenzioni prima che sia decorso un anno dall'approvazione del conto

Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore può aver luogo ((prima che sia decorso un anno dall'approvazione)) del conto della tutela.

La convenzione può essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.