Art. 1097 Articolo 1097 del Codice Civile

Diritto agli avanzi d'acqua

Quando l'acqua è concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione è dovuta.