Art. 1198 Articolo 1198 del Codice Civile
Cessione di un credito in luogo dell'adempimento
Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti.
È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'art. 1267.