Art. 294 Articolo 294 del Codice Civile
Pluralità di adottati o di adottanti
((È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi)).
Nessuno può essere adottato da più d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.
Il Codice Civile italiano, sempre aggiornato. BETA