Art. 341 Articolo 341 del Codice Civile

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 223


AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 7, comma 12) che "Dopo l'articolo 337 del codice civile è inserito il seguente: " Capo II. "Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio"".