Capo III - Del pegno
- Sezione I - Disposizioni generali
- Sezione II - Del pegno dei beni mobili
- Art. 2786 - Costituzione
- Art. 2787 - Prelazione del creditore pignoratizio
- Art. 2788 - Prelazione per il credito degli interessi
- Art. 2789 - Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio
- Art. 2790 - Conservazione della cosa e spese relative
- Art. 2791 - Pegno di cosa fruttifera
- Art. 2792 - Divieto di uso e disposizione della cosa
- Art. 2793 - Sequestro della cosa
- Art. 2794 - Restituzione della cosa
- Art. 2795 - Vendita anticipata
- Art. 2796 - Vendita della cosa
- Art. 2797 - Forme della vendita
- Art. 2798 - Assegnazione della cosa in pagamento
- Art. 2799 - Indivisibilità del pegno
- Sezione III - Del pegno di crediti e di altri diritti
- Art. 2800 - Condizioni della prelazione
- Art. 2801 - Consegna del documento
- Art. 2802 - Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche
- Art. 2803 - Riscossione del credito dato in pegno
- Art. 2804 - Assegnazione o vendita del credito dato in pegno
- Art. 2805 - Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno
- Art. 2806 - Pegno di diritti diversi dai crediti
- Art. 2807 - Norme applicabili al pegno di crediti