Art. 2122 Articolo 2122 del Codice Civile

Indennità in caso di morte

In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità, indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. ((28))

È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità.


AGGIORNAMENTO (28)

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 19 gennaio 1972, n. 8 (in G.U. 1a s.s. 26/01/1972, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2122, comma terzo, del codice civile, nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennità di cui allo stesso articolo".