TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
- Capo I - Disposizioni generali
- Capo II - Dei privilegi
- Sezione I - Disposizioni generali
- Art. 2745 - Fondamento del privilegio
- Art. 2746 - Distinzione dei privilegi
- Art. 2747 - Efficacia del privilegio
- Art. 2748 - Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche
- Art. 2749 - Estensione del privilegio
- Art. 2750 - Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali
- Sezione II - Dei privilegi sui mobili
- § 1 - Dei privilegi generali sui mobili
- Art. 2751 - Crediti per spese funebri, d'infermità, alimenti
- Art. 2751-bis - Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane
- Art. 2752 - Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali
- Art. 2753 - Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
- Art. 2754 - Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione
- § 2 - Dei privilegi sopra determinati mobili
- Art. 2755 - Spese per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2756 - Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento
- Art. 2757 - Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola
- Art. 2758 - Crediti per tributi indiretti
- Art. 2759 - Crediti per le imposte sul reddito
- Art. 2760 - Crediti dell'albergatore
- Art. 2761 - Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario
- Art. 2762 - Privilegio del venditore di macchine
- Art. 2763 - Crediti per canoni enfiteutici
- Art. 2764 - Crediti del locatore di immobili
- Art. 2765 - Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia
- Art. 2766 - ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
- Art. 2767 - Crediti per risarcimento di danni contro l'assicurato
- Art. 2768 - Crediti dipendenti da reato
- Art. 2769 - Sequestro della cosa soggetta a privilegio
- § 1 - Dei privilegi generali sui mobili
- Sezione III - Dei privilegi sopra gli immobili
- Art. 2770 - Crediti per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2771 - ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111
- Art. 2772 - Crediti per tributi indiretti
- Art. 2773 - ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1975, N. 426
- Art. 2774 - Crediti per concessione di acque
- Art. 2775 - Contributi per opere di bonifica e di miglioramento
- Art. 2775-bis - Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari
- Art. 2776 - Collocazione sussidiaria sugli immobili
- Sezione IV - Dell’ordine dei privilegi
- Art. 2777 - Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
- Art. 2778 - Ordine degli altri privilegi sui mobili
- Art. 2779 - Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli
- Art. 2780 - Ordine dei privilegi sugli immobili
- Art. 2781 - Concorso di privilegi speciali con crediti pignoratizi
- Art. 2782 - Concorso di crediti egualmente privilegiati
- Art. 2783 - Preferenza non determinata dalla legge
- Art. 2783-bis - Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio
- Art. 2783-ter - Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea
- Sezione I - Disposizioni generali
- Capo III - Del pegno
- Sezione I - Disposizioni generali
- Sezione II - Del pegno dei beni mobili
- Art. 2786 - Costituzione
- Art. 2787 - Prelazione del creditore pignoratizio
- Art. 2788 - Prelazione per il credito degli interessi
- Art. 2789 - Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio
- Art. 2790 - Conservazione della cosa e spese relative
- Art. 2791 - Pegno di cosa fruttifera
- Art. 2792 - Divieto di uso e disposizione della cosa
- Art. 2793 - Sequestro della cosa
- Art. 2794 - Restituzione della cosa
- Art. 2795 - Vendita anticipata
- Art. 2796 - Vendita della cosa
- Art. 2797 - Forme della vendita
- Art. 2798 - Assegnazione della cosa in pagamento
- Art. 2799 - Indivisibilità del pegno
- Sezione III - Del pegno di crediti e di altri diritti
- Art. 2800 - Condizioni della prelazione
- Art. 2801 - Consegna del documento
- Art. 2802 - Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche
- Art. 2803 - Riscossione del credito dato in pegno
- Art. 2804 - Assegnazione o vendita del credito dato in pegno
- Art. 2805 - Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno
- Art. 2806 - Pegno di diritti diversi dai crediti
- Art. 2807 - Norme applicabili al pegno di crediti
- Capo IV - Delle ipoteche
- Sezione I - Disposizioni generali
- Art. 2808 - Costituzione ed effetti dell'ipoteca
- Art. 2809 - Specialità e indivisibilità dell'ipoteca
- Art. 2810 - Oggetto dell'ipoteca
- Art. 2811 - Miglioramenti e accessioni
- Art. 2812 - Diritti costituiti sulla cosa ipotecata
- Art. 2813 - Pericolo di danno alle cose ipotecate
- Art. 2814 - Ipoteca sull'usufrutto e sulla nuda proprietà
- Art. 2815 - Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell'enfiteuta
- Art. 2816 - Ipoteca sul diritto di superficie
- Sezione II - Dell’ipoteca legale
- Sezione III - Dell’ipoteca giudiziale
- Sezione IV - Dell’ipoteca volontaria
- Art. 2821 - Concessione d'ipoteca
- Art. 2822 - Ipoteca su beni altrui
- Art. 2823 - Ipoteca su beni futuri
- Art. 2824 - Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile
- Art. 2825 - Ipoteca su beni indivisi
- Art. 2825-bis - Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare
- Art. 2826 - Indicazione dell'immobile ipotecato
- Sezione V - Dell’iscrizione e rinnovazione delle ipoteche
- § 1 - Dell’iscrizione
- Art. 2827 - Luogo dell'iscrizione
- Art. 2828 - Immobili su cui può iscriversi l'ipoteca giudiziale
- Art. 2829 - Iscrizione sui beni del defunto
- Art. 2830 - Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente
- Art. 2831 - Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore
- Art. 2832 - ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
- Art. 2833 - ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
- Art. 2834 - Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente
- Art. 2835 - Iscrizione in base a scrittura privata
- Art. 2836 - Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza
- Art. 2837 - Atti formati all'estero
- Art. 2838 - Somma per cui l'iscrizione è eseguita
- Art. 2839 - Formalità per l'iscrizione dell'ipoteca
- Art. 2840 - Certificato dell'iscrizione
- Art. 2841 - Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note
- Art. 2842 - Variazione del domicilio eletto
- Art. 2843 - Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito
- Art. 2844 - Azioni e notificazioni
- Art. 2845 - Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine e al portatore
- Art. 2846 - Spese d'iscrizione
- § 2 - Della rinnovazione
- § 1 - Dell’iscrizione
- Sezione VI - Dell’ordine delle ipoteche
- Sezione VII - Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo acquirente
- Art. 2858 - Facoltà del terzo acquirente
- Art. 2859 - Eccezioni opponibili dal terzo acquirente
- Art. 2860 - Capacità per il rilascio
- Art. 2861 - Termine ed esecuzione del rilascio
- Art. 2862 - Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo
- Art. 2863 - Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione
- Art. 2864 - Danni causati dal terzo e miglioramenti
- Art. 2865 - Frutti dovuti dal terzo
- Art. 2866 - Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti
- Art. 2867 - Terzo debitore di somma in dipendenza dell'acquisto
- Sezione VIII - Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo datore
- Sezione IX - Della riduzione delle ipoteche
- Sezione X - Dell’estinzione delle ipoteche
- Sezione XI - Della cancellazione dell’iscrizione
- Art. 2882 - Formalità per la cancellazione
- Art. 2883 - Capacità per consentire la cancellazione
- Art. 2884 - Cancellazione ordinata con sentenza
- Art. 2885 - Cancellazione sotto condizione
- Art. 2886 - Formalità per la cancellazione
- Art. 2887 - Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine
- Art. 2888 - Rifiuto di cancellazione
- Sezione XII - Del modo di liberare i beni dalle ipoteche
- Art. 2889 - Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche
- Art. 2890 - Notificazione
- Art. 2891 - Diritto dei creditori di far vendere i beni
- Art. 2892 - Divieto di proroga dei termini
- Art. 2893 - Mancata richiesta dell'incanto
- Art. 2894 - Effetti del mancato deposito del prezzo
- Art. 2895 - Desistenza del creditore
- Art. 2896 - Aggiudicazione al terzo acquirente
- Art. 2897 - Regresso dell'acquirente divenuto compratore all'incanto
- Art. 2898 - Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede
- Sezione XIII - Della rinunzia e dell’astensione del creditore nella espropriazione forzata
- Sezione I - Disposizioni generali
- Capo V - Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale