Capo II - Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori
- Art. 2673 - Obblighi del conservatore
- Art. 2674 - Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio
- Art. 2674-bis - Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione
- Art. 2675 - ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22
- Art. 2676 - Diversità tra registri, copie e certificati
- Art. 2677 - Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione
- Art. 2678 - Registro generale
- Art. 2679 - Altri registri da tenersi dal conservatore
- Art. 2680 - Tenuta del registro generale d'ordine
- Art. 2681 - Divieto di rimozione dei registri
- Art. 2682 - ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22