Art. 2086 Articolo 2086 del Codice Civile
Gestione dell'impresa
L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
((L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale)).