Art. 2194 Articolo 2194 del Codice Civile
Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione
Salvo quanto disposto dagli articoli 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila.