Art. 2295 Articolo 2295 del Codice Civile
Atto costitutivo
L'atto costitutivo della società deve indicare:
1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci; ((3))
2) la ragione sociale;
3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
5) l'oggetto sociale;
6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
9) la durata della società.