Art. 1966 Articolo 1966 del Codice Civile
Capacità a transigere e disponibilità dei diritti
Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.
La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.