Art. 333 Articolo 333 del Codice Civile

Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ((ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore)).

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.