Art. 307 Articolo 307 del Codice Civile

Revoca per indegnità dell'adottante

((Quando i fatti previsti dall'articolo precedente sono stati compiuti dall'adottante contro l'adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell'adottato)).