Art. 1001 Articolo 1001 del Codice Civile
Obbligo di restituzione. Misura della diligenza
L'usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell'usufrutto, salvo quanto è disposto dall'art. 995.
Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.