Art. 777 Articolo 777 del Codice Civile

Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci

Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.

Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.