Art. 273 Articolo 273 del Codice Civile

Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto

L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità ((...)) può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la ((responsabilità genitoriale)) prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di ((quattordici)) anni.

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.