Art. 473 Articolo 473 del Codice Civile
Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti
((L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d'inventario.
Il presente articolo non si applica alle società)).