Art. 2725 Articolo 2725 del Codice Civile
Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta
Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente.
La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità.