Art. 2908 Articolo 2908 del Codice Civile
Effetti costitutivi delle sentenze
Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Il Codice Civile italiano, sempre aggiornato. BETA