Art. 248 Articolo 248 del Codice Civile

Legittimazione all'azione di contestazione dello stato di figlio

Imprescrittibilità.))

((L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall'atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.))

L'azione è imprescrittibile.

Quando l'azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell'articolo precedente.

Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.

((Si applicano il sesto comma dell'articolo 244 e il secondo comma dell'articolo 245.))