Art. 1014 Articolo 1014 del Codice Civile

Estinzione dell'usufrutto

Oltre quanto è stabilito dall'art. 979, l'usufrutto si estingue:

1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;

2) per la riunione dell'usufrutto e della proprietà nella stessa persona;

3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito.