Art. 923 Articolo 923 del Codice Civile
Cose suscettibili di occupazione
Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione.
Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.
Il Codice Civile italiano, sempre aggiornato. BETA