Capo IV - Delle ipoteche
- Sezione I - Disposizioni generali
- Art. 2808 - Costituzione ed effetti dell'ipoteca
- Art. 2809 - Specialità e indivisibilità dell'ipoteca
- Art. 2810 - Oggetto dell'ipoteca
- Art. 2811 - Miglioramenti e accessioni
- Art. 2812 - Diritti costituiti sulla cosa ipotecata
- Art. 2813 - Pericolo di danno alle cose ipotecate
- Art. 2814 - Ipoteca sull'usufrutto e sulla nuda proprietà
- Art. 2815 - Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell'enfiteuta
- Art. 2816 - Ipoteca sul diritto di superficie
- Sezione II - Dell’ipoteca legale
- Sezione III - Dell’ipoteca giudiziale
- Sezione IV - Dell’ipoteca volontaria
- Art. 2821 - Concessione d'ipoteca
- Art. 2822 - Ipoteca su beni altrui
- Art. 2823 - Ipoteca su beni futuri
- Art. 2824 - Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile
- Art. 2825 - Ipoteca su beni indivisi
- Art. 2825-bis - Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare
- Art. 2826 - Indicazione dell'immobile ipotecato
- Sezione V - Dell’iscrizione e rinnovazione delle ipoteche
- § 1 - Dell’iscrizione
- Art. 2827 - Luogo dell'iscrizione
- Art. 2828 - Immobili su cui può iscriversi l'ipoteca giudiziale
- Art. 2829 - Iscrizione sui beni del defunto
- Art. 2830 - Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente
- Art. 2831 - Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore
- Art. 2832 - ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
- Art. 2833 - ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
- Art. 2834 - Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente
- Art. 2835 - Iscrizione in base a scrittura privata
- Art. 2836 - Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza
- Art. 2837 - Atti formati all'estero
- Art. 2838 - Somma per cui l'iscrizione è eseguita
- Art. 2839 - Formalità per l'iscrizione dell'ipoteca
- Art. 2840 - Certificato dell'iscrizione
- Art. 2841 - Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note
- Art. 2842 - Variazione del domicilio eletto
- Art. 2843 - Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito
- Art. 2844 - Azioni e notificazioni
- Art. 2845 - Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine e al portatore
- Art. 2846 - Spese d'iscrizione
- § 2 - Della rinnovazione
- § 1 - Dell’iscrizione
- Sezione VI - Dell’ordine delle ipoteche
- Sezione VII - Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo acquirente
- Art. 2858 - Facoltà del terzo acquirente
- Art. 2859 - Eccezioni opponibili dal terzo acquirente
- Art. 2860 - Capacità per il rilascio
- Art. 2861 - Termine ed esecuzione del rilascio
- Art. 2862 - Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo
- Art. 2863 - Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione
- Art. 2864 - Danni causati dal terzo e miglioramenti
- Art. 2865 - Frutti dovuti dal terzo
- Art. 2866 - Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti
- Art. 2867 - Terzo debitore di somma in dipendenza dell'acquisto
- Sezione VIII - Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo datore
- Sezione IX - Della riduzione delle ipoteche
- Sezione X - Dell’estinzione delle ipoteche
- Sezione XI - Della cancellazione dell’iscrizione
- Art. 2882 - Formalità per la cancellazione
- Art. 2883 - Capacità per consentire la cancellazione
- Art. 2884 - Cancellazione ordinata con sentenza
- Art. 2885 - Cancellazione sotto condizione
- Art. 2886 - Formalità per la cancellazione
- Art. 2887 - Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine
- Art. 2888 - Rifiuto di cancellazione
- Sezione XII - Del modo di liberare i beni dalle ipoteche
- Art. 2889 - Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche
- Art. 2890 - Notificazione
- Art. 2891 - Diritto dei creditori di far vendere i beni
- Art. 2892 - Divieto di proroga dei termini
- Art. 2893 - Mancata richiesta dell'incanto
- Art. 2894 - Effetti del mancato deposito del prezzo
- Art. 2895 - Desistenza del creditore
- Art. 2896 - Aggiudicazione al terzo acquirente
- Art. 2897 - Regresso dell'acquirente divenuto compratore all'incanto
- Art. 2898 - Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede
- Sezione XIII - Della rinunzia e dell’astensione del creditore nella espropriazione forzata