TITOLO I - Disposizioni generali sulle successioni
- Capo I - Dell’apertura della successione, della delazione e dell’acquisto dell’eredità
- Capo II - Della capacità di succedere
- Capo III - Dell’indegnità
- Capo IV - Della rappresentazione
- Capo V - Dell’accettazione dell’eredità
- Sezione I - Disposizioni generali
- Art. 470 - Accettazione pura e semplice e accettazione col beneficio d'inventario
- Art. 471 - Eredità devolute a minori o interdetti
- Art. 472 - Eredità devolute a minori emancipati o a inabilitati
- Art. 473 - Eredità devolute a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti
- Art. 474 - Modi di accettazione
- Art. 475 - Accettazione espressa
- Art. 476 - Accettazione tacita
- Art. 477 - Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione
- Art. 478 - Rinunzia che importa accettazione
- Art. 479 - Trasmissione del diritto di accettazione
- Art. 480 - Prescrizione
- Art. 481 - Fissazione di un termine per l'accettazione
- Art. 482 - Impugnazione per violenza o dolo
- Art. 483 - Impugnazione per errore
- Sezione II - Del beneficio d’inventario
- Art. 484 - Accettazione col beneficio d'inventario
- Art. 485 - Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni
- Art. 486 - Poteri
- Art. 487 - Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni
- Art. 488 - Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria
- Art. 489 - Incapaci
- Art. 490 - Effetti del beneficio d'inventario
- Art. 491 - Responsabilità dell'erede nell'amministrazione
- Art. 492 - Garanzia
- Art. 493 - Alienazioni dei beni ereditari senza autorizzazione
- Art. 494 - Omissioni o infedeltà nell'inventario
- Art. 495 - Pagamento dei creditori e legatari
- Art. 496 - Rendimento del conto
- Art. 497 - Mora nel rendimento del conto
- Art. 498 - Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione
- Art. 499 - Procedura di liquidazione
- Art. 500 - Termine per la liquidazione
- Art. 501 - Reclami
- Art. 502 - Pagamento dei creditori e dei legatari
- Art. 503 - Liquidazione promossa dall'erede
- Art. 504 - Liquidazione nel caso di più eredi
- Art. 505 - Decadenza dal beneficio
- Art. 506 - Procedure individuali
- Art. 507 - Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari
- Art. 508 - Nomina del curatore
- Art. 509 - Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari
- Art. 510 - Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati
- Art. 511 - Spese
- Sezione I - Disposizioni generali
- Capo VI - Della separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede
- Art. 512 - Oggetto della separazione
- Art. 513 - Separazione contro i legatari di specie
- Art. 514 - Rapporti tra creditori separatisti e non separatisti
- Art. 515 - Cessazione della separazione
- Art. 516 - Termine per l'esercizio del diritto alla separazione
- Art. 517 - Separazione riguardo ai mobili
- Art. 518 - Separazione riguardo agli immobili
- Capo VII - Della rinunzia all’eredità
- Art. 519 - Dichiarazione di rinunzia
- Art. 520 - Rinunzia condizionata, a termine o parziale
- Art. 521 - Retroattività della rinunzia
- Art. 522 - Devoluzione nelle successioni legittime
- Art. 523 - Devoluzione nelle successioni testamentarie
- Art. 524 - Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori
- Art. 525 - Revoca della rinunzia
- Art. 526 - Impugnazione per violenza o dolo
- Art. 527 - Sottrazione di beni ereditari
- Capo VIII - Dell’eredità giacente
- Capo IX - Della petizione di eredità
- Capo X - Dei legittimari
- Sezione I - Dei diritti riservati ai legittimari
- Art. 536 - Legittimari
- Art. 537 - Riserva a favore dei figli
- Art. 538 - Riserva a favore degli ascendenti
- Art. 539 - ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
- Art. 540 - Riserva a favore del coniuge
- Art. 541 - ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
- Art. 542 - Concorso di coniuge e figli
- Art. 543 - ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
- Art. 544 - Concorso di ascendenti e coniuge
- Art. 545 - ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
- Art. 546 - ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
- Art. 547 - ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
- Art. 548 - Riserva a favore del coniuge separato
- Art. 549 - Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari
- Art. 550 - Lascito eccedente la porzione disponibile
- Art. 551 - Legato in sostituzione di legittima
- Art. 552 - Donazioni e legati in conto di legittima
- Sezione II - Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari
- Art. 553 - Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari
- Art. 554 - Riduzione delle disposizioni testamentarie
- Art. 555 - Riduzione delle donazioni
- Art. 556 - Determinazione della porzione disponibile
- Art. 557 - Soggetti che possono chiedere la riduzione
- Art. 558 - Modo di ridurre le disposizioni testamentarie
- Art. 559 - Modo di ridurre le donazioni
- Art. 560 - Riduzione del legato o della donazione d'immobili
- Art. 561 - Restituzione degli immobili
- Art. 562 - Insolvenza del donatario soggetto a riduzione
- Art. 563 - Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione
- Art. 564 - Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione
- Sezione I - Dei diritti riservati ai legittimari