Art. 255 Articolo 255 del Codice Civile
Riconoscimento di un figlio premorto
Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti ((...)).(216)
AGGIONRAMENTO (216)
La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."