Art. 1785-ter Articolo 1785-ter del Codice Civile

Obbligo di denuncia del danno

(( Fuori del caso previsto dall'articolo 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.))