Art. 458 Articolo 458 del Codice Civile

Divieto di patti successori

((Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti,)) è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.