Art. 350 Articolo 350 del Codice Civile

Incapacità all'ufficio tutelare

Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio:

1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la patria potestà;

3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;

4) coloro che sono incorsi nella perdita della patria potestà o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela;

5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.((223))


AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 58, comma 1) che "All'articolo 350 del codice civile le parole: "potestà dei genitori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabilità genitoriale".".