Art. 2403-bis Articolo 2403-bis del Codice Civile

Poteri del collegio sindacale

((I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche

individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie,

anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento

generale dell'attività sociale.

Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto

dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di

controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si

trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399.

L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai

dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.))


AGGIORNAMENTO (84)

Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1."