Art. 2403-bis Articolo 2403-bis del Codice Civile
Poteri del collegio sindacale
((I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie,
anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento
generale dell'attività sociale.
Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto
dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di
controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si
trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399.
L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai
dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.))
AGGIORNAMENTO (84)
Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall'art. 11, comma 1."