LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti
- TITOLO I - Della trascrizione
- Capo I - Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
- Art. 2643 - Atti soggetti a trascrizione
- Art. 2644 - Effetti della trascrizione
- Art. 2645 - Altri atti soggetti a trascrizione
- Art. 2645-bis - Trascrizione di contratti preliminari
- Art. 2645-ter - Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche
- Art. 2645-quater - Trascrizione di atti costitutivi di vincolo
- Art. 2646 - Trascrizione delle divisioni
- Art. 2647 - Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni
- Art. 2648 - Accettazione di eredità e acquisto di legato
- Art. 2649 - Cessione dei beni ai creditori
- Art. 2650 - Continuità delle trascrizioni
- Art. 2651 - Trascrizione di sentenze
- Art. 2652 - Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi
- Art. 2653 - Altre domande e atti soggetti a trascrizione a diversi effetti
- Art. 2654 - Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione
- Art. 2655 - Annotazione di atti e di sentenze
- Art. 2656 - Forme per l'annotazione
- Art. 2657 - Titolo per la trascrizione
- Art. 2658 - Atti da presentare al conservatore
- Art. 2659 - Nota di trascrizione
- Art. 2660 - Trascrizione degli acquisti a causa di morte
- Art. 2661 - Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo
- Art. 2662 - Trascrizione di acquisti a causa di morte in luogo di altri chiamati
- Art. 2663 - Ufficio in cui deve farsi la trascrizione
- Art. 2664 - Conservazione dei titoli. Trascrizione e restituzione della nota
- Art. 2665 - Omissioni o inesattezze nelle note
- Art. 2666 - Limiti soggettivi dell'efficacia della trascrizione
- Art. 2667 - Atti compiuti per persona incapace
- Art. 2668 - Cancellazione della trascrizione
- Art. 2668-bis - Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale
- Art. 2668-ter - Durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili
- Art. 2669 - Trascrizione anteriore al pagamento dell'imposta di registro
- Art. 2670 - Spese della trascrizione
- Art. 2671 - Obbligo dei pubblici ufficiali
- Art. 2672 - Leggi speciali
- Capo II - Della pubblicità dei registri immobiliari e della responsabilità dei conservatori
- Art. 2673 - Obblighi del conservatore
- Art. 2674 - Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio
- Art. 2674-bis - Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione
- Art. 2675 - ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22
- Art. 2676 - Diversità tra registri, copie e certificati
- Art. 2677 - Orario per le domande di trascrizione o di iscrizione
- Art. 2678 - Registro generale
- Art. 2679 - Altri registri da tenersi dal conservatore
- Art. 2680 - Tenuta del registro generale d'ordine
- Art. 2681 - Divieto di rimozione dei registri
- Art. 2682 - ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22
- Capo III - Della trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili
- Sezione I - Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli
- Art. 2683 - Beni per i quali è disposta la pubblicità
- Art. 2684 - Atti soggetti a trascrizione
- Art. 2685 - Altri atti soggetti a trascrizione
- Art. 2686 - Sentenze
- Art. 2687 - Cessione dei beni ai creditori
- Art. 2688 - Continuità delle trascrizioni
- Art. 2689 - Usucapione
- Art. 2690 - Domande relative ad atti soggetti a trascrizione
- Art. 2691 - Altre domande e atti soggetti a trascrizione
- Art. 2692 - Annotazione della trascrizione delle domande e degli atti
- Art. 2693 - Trascrizione del pignoramento e del sequestro
- Art. 2694 - Richiamo di altre leggi
- Art. 2695 - Forme e modalità della trascrizione
- Sezione II - Della trascrizione relativamente agli altri beni mobili
- Sezione I - Della trascrizione relativamente alle navi, agli aeromobili e agli autoveicoli
- Capo I - Della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
- TITOLO II - Delle prove
- Capo I - Disposizioni generali
- Capo II - Della prova documentale
- Sezione I - Dell’atto pubblico
- Sezione II - Della scrittura privata
- Art. 2702 - Efficacia della scrittura privata
- Art. 2703 - Sottoscrizione autenticata
- Art. 2704 - Data della scrittura privata nei confronti dei terzi
- Art. 2705 - Telegramma
- Art. 2706 - Conformità tra originale e riproduzione del telegramma
- Art. 2707 - Carte e registri domestici
- Art. 2708 - Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento
- Sezione III - Delle scritture contabili delle imprese soggette a registrazione
- Sezione IV - Delle riproduzioni meccaniche
- Sezione V - Delle taglie o tacche di contrassegno
- Sezione VI - Delle copie degli atti
- Sezione VII - Degli atti di ricognizione o di rinnovazione
- Capo III - Della prova testimoniale
- Art. 2721 - Ammissibilità: limiti di valore
- Art. 2722 - Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento
- Art. 2723 - Patti posteriori alla formazione del documento
- Art. 2724 - Eccezioni al divieto della prova testimoniale
- Art. 2725 - Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta
- Art. 2726 - Prova del pagamento e della remissione
- Capo IV - Delle presunzioni
- Capo V - Della confessione
- Capo VI - Del giuramento
- TITOLO III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
- Capo I - Disposizioni generali
- Capo II - Dei privilegi
- Sezione I - Disposizioni generali
- Art. 2745 - Fondamento del privilegio
- Art. 2746 - Distinzione dei privilegi
- Art. 2747 - Efficacia del privilegio
- Art. 2748 - Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche
- Art. 2749 - Estensione del privilegio
- Art. 2750 - Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali
- Sezione II - Dei privilegi sui mobili
- § 1 - Dei privilegi generali sui mobili
- Art. 2751 - Crediti per spese funebri, d'infermità, alimenti
- Art. 2751-bis - Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane
- Art. 2752 - Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali
- Art. 2753 - Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
- Art. 2754 - Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione
- § 2 - Dei privilegi sopra determinati mobili
- Art. 2755 - Spese per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2756 - Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento
- Art. 2757 - Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola
- Art. 2758 - Crediti per tributi indiretti
- Art. 2759 - Crediti per le imposte sul reddito
- Art. 2760 - Crediti dell'albergatore
- Art. 2761 - Crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario
- Art. 2762 - Privilegio del venditore di macchine
- Art. 2763 - Crediti per canoni enfiteutici
- Art. 2764 - Crediti del locatore di immobili
- Art. 2765 - Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia
- Art. 2766 - ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
- Art. 2767 - Crediti per risarcimento di danni contro l'assicurato
- Art. 2768 - Crediti dipendenti da reato
- Art. 2769 - Sequestro della cosa soggetta a privilegio
- § 1 - Dei privilegi generali sui mobili
- Sezione III - Dei privilegi sopra gli immobili
- Art. 2770 - Crediti per atti conservativi o di espropriazione
- Art. 2771 - ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111
- Art. 2772 - Crediti per tributi indiretti
- Art. 2773 - ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1975, N. 426
- Art. 2774 - Crediti per concessione di acque
- Art. 2775 - Contributi per opere di bonifica e di miglioramento
- Art. 2775-bis - Credito per mancata esecuzione di contratti preliminari
- Art. 2776 - Collocazione sussidiaria sugli immobili
- Sezione IV - Dell’ordine dei privilegi
- Art. 2777 - Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti
- Art. 2778 - Ordine degli altri privilegi sui mobili
- Art. 2779 - Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli
- Art. 2780 - Ordine dei privilegi sugli immobili
- Art. 2781 - Concorso di privilegi speciali con crediti pignoratizi
- Art. 2782 - Concorso di crediti egualmente privilegiati
- Art. 2783 - Preferenza non determinata dalla legge
- Art. 2783-bis - Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio
- Art. 2783-ter - Crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea
- Sezione I - Disposizioni generali
- Capo III - Del pegno
- Sezione I - Disposizioni generali
- Sezione II - Del pegno dei beni mobili
- Art. 2786 - Costituzione
- Art. 2787 - Prelazione del creditore pignoratizio
- Art. 2788 - Prelazione per il credito degli interessi
- Art. 2789 - Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio
- Art. 2790 - Conservazione della cosa e spese relative
- Art. 2791 - Pegno di cosa fruttifera
- Art. 2792 - Divieto di uso e disposizione della cosa
- Art. 2793 - Sequestro della cosa
- Art. 2794 - Restituzione della cosa
- Art. 2795 - Vendita anticipata
- Art. 2796 - Vendita della cosa
- Art. 2797 - Forme della vendita
- Art. 2798 - Assegnazione della cosa in pagamento
- Art. 2799 - Indivisibilità del pegno
- Sezione III - Del pegno di crediti e di altri diritti
- Art. 2800 - Condizioni della prelazione
- Art. 2801 - Consegna del documento
- Art. 2802 - Riscossione d'interessi e di prestazioni periodiche
- Art. 2803 - Riscossione del credito dato in pegno
- Art. 2804 - Assegnazione o vendita del credito dato in pegno
- Art. 2805 - Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno
- Art. 2806 - Pegno di diritti diversi dai crediti
- Art. 2807 - Norme applicabili al pegno di crediti
- Capo IV - Delle ipoteche
- Sezione I - Disposizioni generali
- Art. 2808 - Costituzione ed effetti dell'ipoteca
- Art. 2809 - Specialità e indivisibilità dell'ipoteca
- Art. 2810 - Oggetto dell'ipoteca
- Art. 2811 - Miglioramenti e accessioni
- Art. 2812 - Diritti costituiti sulla cosa ipotecata
- Art. 2813 - Pericolo di danno alle cose ipotecate
- Art. 2814 - Ipoteca sull'usufrutto e sulla nuda proprietà
- Art. 2815 - Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto dell'enfiteuta
- Art. 2816 - Ipoteca sul diritto di superficie
- Sezione II - Dell’ipoteca legale
- Sezione III - Dell’ipoteca giudiziale
- Sezione IV - Dell’ipoteca volontaria
- Art. 2821 - Concessione d'ipoteca
- Art. 2822 - Ipoteca su beni altrui
- Art. 2823 - Ipoteca su beni futuri
- Art. 2824 - Ipoteca iscritta in base a titolo annullabile
- Art. 2825 - Ipoteca su beni indivisi
- Art. 2825-bis - Ipoteca sul bene oggetto di contratto preliminare
- Art. 2826 - Indicazione dell'immobile ipotecato
- Sezione V - Dell’iscrizione e rinnovazione delle ipoteche
- § 1 - Dell’iscrizione
- Art. 2827 - Luogo dell'iscrizione
- Art. 2828 - Immobili su cui può iscriversi l'ipoteca giudiziale
- Art. 2829 - Iscrizione sui beni del defunto
- Art. 2830 - Ipoteca giudiziale sui beni dell'eredità beneficiata e dell'eredità giacente
- Art. 2831 - Ipoteca a garanzia di obbligazioni all'ordine o al portatore
- Art. 2832 - ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
- Art. 2833 - ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
- Art. 2834 - Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente
- Art. 2835 - Iscrizione in base a scrittura privata
- Art. 2836 - Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza
- Art. 2837 - Atti formati all'estero
- Art. 2838 - Somma per cui l'iscrizione è eseguita
- Art. 2839 - Formalità per l'iscrizione dell'ipoteca
- Art. 2840 - Certificato dell'iscrizione
- Art. 2841 - Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note
- Art. 2842 - Variazione del domicilio eletto
- Art. 2843 - Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito
- Art. 2844 - Azioni e notificazioni
- Art. 2845 - Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine e al portatore
- Art. 2846 - Spese d'iscrizione
- § 2 - Della rinnovazione
- § 1 - Dell’iscrizione
- Sezione VI - Dell’ordine delle ipoteche
- Sezione VII - Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo acquirente
- Art. 2858 - Facoltà del terzo acquirente
- Art. 2859 - Eccezioni opponibili dal terzo acquirente
- Art. 2860 - Capacità per il rilascio
- Art. 2861 - Termine ed esecuzione del rilascio
- Art. 2862 - Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo
- Art. 2863 - Ricupero dell'immobile rilasciato e abbandono dell'esecuzione
- Art. 2864 - Danni causati dal terzo e miglioramenti
- Art. 2865 - Frutti dovuti dal terzo
- Art. 2866 - Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti
- Art. 2867 - Terzo debitore di somma in dipendenza dell'acquisto
- Sezione VIII - Degli effetti dell’ipoteca rispetto al terzo datore
- Sezione IX - Della riduzione delle ipoteche
- Sezione X - Dell’estinzione delle ipoteche
- Sezione XI - Della cancellazione dell’iscrizione
- Art. 2882 - Formalità per la cancellazione
- Art. 2883 - Capacità per consentire la cancellazione
- Art. 2884 - Cancellazione ordinata con sentenza
- Art. 2885 - Cancellazione sotto condizione
- Art. 2886 - Formalità per la cancellazione
- Art. 2887 - Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine
- Art. 2888 - Rifiuto di cancellazione
- Sezione XII - Del modo di liberare i beni dalle ipoteche
- Art. 2889 - Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche
- Art. 2890 - Notificazione
- Art. 2891 - Diritto dei creditori di far vendere i beni
- Art. 2892 - Divieto di proroga dei termini
- Art. 2893 - Mancata richiesta dell'incanto
- Art. 2894 - Effetti del mancato deposito del prezzo
- Art. 2895 - Desistenza del creditore
- Art. 2896 - Aggiudicazione al terzo acquirente
- Art. 2897 - Regresso dell'acquirente divenuto compratore all'incanto
- Art. 2898 - Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede
- Sezione XIII - Della rinunzia e dell’astensione del creditore nella espropriazione forzata
- Sezione I - Disposizioni generali
- Capo V - Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
- TITOLO IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti
- Capo I - Disposizioni generali
- Capo II - Dell’esecuzione forzata
- Sezione I - Dell’espropriazione
- § 1 - Disposizioni generali
- § 2 - Degli effetti del pignoramento
- Art. 2912 - Estensione del pignoramento
- Art. 2913 - Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato
- Art. 2914 - Alienazioni anteriori al pignoramento
- Art. 2915 - Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati
- Art. 2916 - Ipoteche e privilegi
- Art. 2917 - Estinzione del credito pignorato
- Art. 2918 - Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
- § 3 - Effetti della vendita forzata e dell’assegnazione
- Art. 2919 - Effetto traslativo della vendita forzata
- Art. 2920 - Diritti di terzi sulla cosa mobile venduta
- Art. 2921 - Evizione
- Art. 2922 - Vizi della cosa. Lesione
- Art. 2923 - Locazioni
- Art. 2924 - Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti
- Art. 2925 - Norme applicabili all'assegnazione forzata
- Art. 2926 - Diritti dei terzi sulla cosa assegnata
- Art. 2927 - Evizione della cosa assegnata
- Art. 2928 - Assegnazione di crediti
- Art. 2929 - Nullità del processo esecutivo
- Sezione I-bis - Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito
- Sezione II - Dell’esecuzione forzata in forma specifica
- Sezione I - Dell’espropriazione
- TITOLO V - Della prescrizione e della decadenza
- Capo I - Della prescrizione
- Sezione I - Disposizioni generali
- Art. 2934 - Estinzione dei diritti
- Art. 2935 - Decorrenza della prescrizione
- Art. 2936 - Inderogabilità delle norme sulla prescrizione
- Art. 2937 - Rinunzia alla prescrizione
- Art. 2938 - Non rilevabilità d'ufficio
- Art. 2939 - Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi
- Art. 2940 - Pagamento del debito prescritto
- Sezione II - Della sospensione della prescrizione
- Sezione III - Dell’interruzione della prescrizione
- Sezione IV - Del termine della prescrizione
- § 1 - Della prescrizione ordinaria
- § 2 - Delle prescrizioni brevi
- Art. 2947 - Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
- Art. 2948 - Prescrizione di cinque anni
- Art. 2949 - Prescrizione in materia di società
- Art. 2950 - Prescrizione del diritto del mediatore
- Art. 2951 - Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto
- Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione
- Art. 2953 - Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi
- § 3 - Delle prescrizioni presuntive
- Art. 2954 - Prescrizione di sei mesi
- Art. 2955 - Prescrizione di un anno
- Art. 2956 - Prescrizione di tre anni
- Art. 2957 - Decorrenza delle prescrizioni presuntive
- Art. 2958 - Corso della prescrizione
- Art. 2959 - Ammissioni di colui che oppone la prescrizione
- Art. 2960 - Delazione di giuramento
- Art. 2961 - Restituzione di documenti
- § 4 - Del computo dei termini
- Sezione I - Disposizioni generali
- Capo II - Della decadenza
- Capo I - Della prescrizione