Art. 94 Articolo 94 del Codice Civile

Luogo della pubblicazione

La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).