Art. 2200 Articolo 2200 del Codice Civile
Società
Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un'attività commerciale.
L'iscrizione delle società nel registro delle imprese è regolata dalle disposizioni dei titoli V e VI.