Art. 318 Articolo 318 del Codice Civile

Abbandono della casa del genitore

Il figlio ((, sino alla maggiore età o all'emancipazione,)) non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la ((responsabilità genitoriale)) né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare.