Art. 1785 Articolo 1785 del Codice Civile
Limiti di responsabilità
((L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:
1) al cliente, alle persone che l'accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
2) a forza maggiore;
3) alla natura della cosa.))