Art. 582 Articolo 582 del Codice Civile

Concorso del coniuge con ascendenti , fratelli e sorelle

Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con ascendenti ((...)) o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest'ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell'articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della eredità.