Art. 1764 Articolo 1764 del Codice Civile
Sanzioni
Il mediatore che non adempie gli obblighi imposti dall'art. 1760 è punito con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquemila.
Nei casi più gravi può essere aggiunta la sospensione dalla professione fino a sei mesi.
Alle stesse pene è soggetto il mediatore che presta la sua attività nell'interesse di persona notoriamente insolvente o della quale conosce lo stato d'incapacità.