Art. 1930 Articolo 1930 del Codice Civile
Diritto del riassicurato in caso di liquidazione coatta amministrativa
In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato, il riassicuratore deve pagare integralmente l'indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.