Art. 573 Articolo 573 del Codice Civile

Successione dei figli

Le disposizioni relative alla successione dei figli si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto d'all'art. 580.(40)((223))


AGGIORNAMENTO (40)

La L. 19 maggio 1975, n. 151, ha disposto (con l'art. 184, comma 1) che "I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione: DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI".


AGGIORNAMENTO (223)

Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 78, comma 1) che "All'articolo 573 del codice civile, nella rubrica e nel primo comma, la parola: "naturali" è sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"".