Sezione II - Del beneficio d’inventario
- Art. 484 - Accettazione col beneficio d'inventario
- Art. 485 - Chiamato all'eredità che è nel possesso di beni
- Art. 486 - Poteri
- Art. 487 - Chiamato all'eredità che non è nel possesso di beni
- Art. 488 - Dichiarazione in caso di termine fissato dall'autorità giudiziaria
- Art. 489 - Incapaci
- Art. 490 - Effetti del beneficio d'inventario
- Art. 491 - Responsabilità dell'erede nell'amministrazione
- Art. 492 - Garanzia
- Art. 493 - Alienazioni dei beni ereditari senza autorizzazione
- Art. 494 - Omissioni o infedeltà nell'inventario
- Art. 495 - Pagamento dei creditori e legatari
- Art. 496 - Rendimento del conto
- Art. 497 - Mora nel rendimento del conto
- Art. 498 - Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione
- Art. 499 - Procedura di liquidazione
- Art. 500 - Termine per la liquidazione
- Art. 501 - Reclami
- Art. 502 - Pagamento dei creditori e dei legatari
- Art. 503 - Liquidazione promossa dall'erede
- Art. 504 - Liquidazione nel caso di più eredi
- Art. 505 - Decadenza dal beneficio
- Art. 506 - Procedure individuali
- Art. 507 - Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari
- Art. 508 - Nomina del curatore
- Art. 509 - Liquidazione proseguita su istanza dei creditori o legatari
- Art. 510 - Accettazione o inventario fatti da uno dei chiamati
- Art. 511 - Spese