Art. 321 Articolo 321 del Codice Civile

Nomina di un curatore speciale

In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la ((responsabilità genitoriale)), non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.